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Il trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi su strada è regolato dall’Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada, abbreviato ADR, firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962. La direttiva comunitaria 94/55/CEE del 21/11/94, ha in seguito reso obbligatorio il recepimento e l’applicazione di queste norme anche ai trasporti in ambito nazionale. Ad esso sono soggette tutte le sostanze, i prodotti chimici, gli oggetti contenenti prodotti chimici ed i rifiuti che presentino caratteristiche di pericolo per il trasporto.

ll CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE su strada è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996).

La mancata nomina comporta una sanzione pecuniaria da € 6.000 a € 36.000.
La mancata comunicazione della nomina alla ufficio MCTC comporta una sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 12.000.
La mancata osservanza di alcune delle norme dell’ADR porta a sanzioni amministrative e pecuniarie importanti, alla decurtazione da 2 a 10 punti dalla patente (a seconda dell’infrazione), alla sospensione della stessa ed al fermo amministrativo del veicolo da 2 a 6 mesi.
La sanzione pecuniaria colpisce anche i mittenti e i caricatori.

GMC SERVICE OFFRE UN SERVIZIO DI CONSULENZA ADR che comprende:

  • assunzione dell’incarico come consulente ADR
  • redazione della relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa da conservare per 5 anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali
  • redazione delle procedure per l’identificazione delle merci pericolose trasportate
  • esame delle prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate
  • esame delle procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico
  • formazione del personale dell’impresa che includa anche le modifiche alle regolamentazioni
  • fornitura di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico
  • redazione delle relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico
  • informazione sulle disposizioni legislative e sui requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori
  • verifica che il personale coinvolto a diverso titolo nel trasporto di merci pericolose, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate
  • attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni

Grazie